27/08/2024
Con la sentenza 32282/24 dell’8 agosto, la Corte di Cassazione (terza sezione penale) ha ordinato il dissequestro di circa tre milioni di euro precedentemente appresi come confisca per equivalente, a seguito del reato di omessa dichiarazione avvenuto nel biennio 2015-2016. L’intervento, frutto di una decisione assunta lo scorso 20 giugno, anticipa l’entrata in vigore del d.lgs. 87/2024 (29 giugno) che ha in parte rivisto il sistema sanzionatorio tributario e nello specifico l’art.12 bis d.lgs. 74/2000 il quale vede sostituito il secondo comma col seguente: “Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti”. L’accertamento con adesione è un accordo stipulato tra contribuente e Agenzia delle Entrate, permette di definire l’ammontare delle imposte dovute ed evitare la manifestazione di liti tributarie, garantendo quando possibile una riduzione delle sanzioni, anche quando l’Ufficio abbia intenzione di irrogarle nella massima misura. Possono, inoltre, essere ridotte fino alla metà (un terzo prima della riforma) le pene a carico per reati tributari e non sono previste sanzioni accessorie se il contribuente provveda all’estinzione dei debiti tributari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In conclusione, posto che la ragione della confisca risiede nel recupero del debito tributario, una volta integralmente adempiuto quest'ultimo, come nel caso in questione, viene meno la funzione della misura ablativa disposta a carico del contribuente. In altri termini, stante l'assenza di profitto, in conseguenza della procedura di accertamento con adesione seguita dall'integrale versamento del debito tributario in relazione ad entrambe le annualità in contestazione, non vi è più spazio per il provvedimento ablatorio precedentemente disposto.